Malasanità e Carenza di Consenso Informato
Il concetto di “consenso informato” in ambito sanitario si sostanzia nella necessità che il medico – salvi casi eccezionali – metta il paziente nella condizione di decidere autonomamente relativamente al trattamento terapeutico suggerito, prospettando a quest’ultimo in modo esaustivo un quadro generale sulle sue condizioni di salute, sulle conseguenze ed i rischi connessi alla terapia proposta nonché circa eventuali terapie alternative.
Il principale fondamento giuridico di tale principio è insito nella stessa Costituzione Italiana che all’art. 32 co. 2 sancisce che “nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge” nonché, più in generale, nell’art. 13 che garantisce l’inviolabilità della libertà personale (e quindi anche relativamente alla salvaguardia della propria salute ed integrità psico-fisica).
Le richiamate disposizioni normative trovano poi conforto anche in ulteriori fonti sia nel codice civile (ed, in particolare, agli artt. 1175, 1337 e 1375 c.c. che contengono la clausola generale di buona fede) nonché nello stesso Codice Deontologico dei Medici (che agli artt. 33 e 35 stabilisce che il medico deve correttamente ed esaurientemente informare il paziente in ordine alle terapie praticate al fine di ottenere il consenso).
Con il passare degli anni, la giurisprudenza ha gradualmente valorizzato il concetto di consenso informato al fine di rendere sostanziale ed effettivo il diritto del paziente a prendere decisioni autonome e consapevoli.
Nonostante i principi di cui sopra abbiano una forte vocazione etica ancor prima che giuridica, accadono quotidianamente dei casi di Malasanità in cui i medici si limitano ad espletare sbrigativamente la questione – ritenuta un mero formalismo – facendo sottoscrivere al paziente moduli standard per la prestazione del consenso.
Ebbene, la giurisprudenza chiamata a pronunciarsi sul punto, ha più volte ribadito la necessità che il consenso reso dal paziente sia effettivo e concreto rispetto alla sua condizione specifica in quanto ciò risulta espressione dell’inviolabile principio fondamentale dell’autoderminazione dell’individuo (Cass. Civile n. 7237/2011, Cass. Civile n. 2253/2013).
Di più. La violazione di tale indefettibile diritto è stata qualificata dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione come fonte autonoma di responsabilità medica (ex plurimis SS.UU. Cass. n. 26724/2007) suscettibile, peraltro, di risarcimento danno anche nell’ipotesi in cui il trattamento sanitario sia stato eseguito correttamente.
Malasanità e Carenza di Consenso Informato: la nostra esperienza
Il nostro Studio, nel corso della decennale esperienza, ha avuto modo di scontrarsi più volte con consensi informati assolutamente carenti o addirittura totalmente assenti ed, in particolare:
- ipotesi in cui veniva prospettato al paziente un intervento chirurgico diverso da quello poi effettivamente eseguito per scelta unilaterale del medico;
- casi in cui i sanitari provvedevano a far sottoscrivere ai pazienti carenti modelli di consenso informato addirittura nell’imminente fase pre-operatoria senza minimamente informare il paziente di alcunché al riguardo;
- casistiche in cui il modello di consenso informato sottoscritto dal paziente risultava assolutamente aspecifico e non prevedeva in minima considerazione le circostanze concrete in cui versava il paziente.