Malasanità: come si quantifica il danno?

Come si quantifica un eventuale danno da malasanità o responsabilità medica? I nostri legali esperti effettueranno alcune valutazioni che portano ad una corretta quantificazione del danno.

 

Valutazione legale

Valutazione legale

In via assolutamente preliminare occorre valutare se sussistono i presupposti legali e di opportunità per procedere con la richiesta risarcitoria primo fra tutti quello inerente all’eventuale prescrizione del diritto al risarcimento del danno da malasanità.

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Attualmente, la riforma del sistema sanitario operata dalla Legge n. 24/2017 (c.d. Legge Gelli) ha stabilito che la responsabilità della struttura ospedaliera è sempre di tipo contrattuale, che si prescrive in 10 anni, mentre quella del medico è di tipo extracontrattuale, che si prescrive in 5 anni, salvo che quest’ultimo abbia assunto una specifica obbligazione contrattuale (come avviene, ad esempio, nei casi di chirurgia estetica in cui il paziente si rivolge ad uno specifico chirurgo di sua fiducia).

Occorrerà poi individuare il giorno a partire dal quale decorrono i termini di prescrizione che non coincide necessariamente con il giorno in cui si è verificata la condotta colposa.

I presupposti di cui sopra sono particolarmente complessi e necessitano di un coacervo di competenze specifiche di un avvocato esperto in Malasanità.

Valutazione medico-legale

Valutazione medico-legale

Occorre poi un accertamento di natura medico-legale teso ad individuare i così detti punti di invalidità permanente (ovverosia la lesione dell’integrità psico-fisica subita) nonché individuare i giorni di invalidità temporanea (che, seppur con una certa approssimazione, può essere definita come i giorni di convalescenza) derivanti dal danno di malasanità.

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Tale fase è svolta da un medico-legale il quale, avvalendosi del supporto di uno o più specialisti, provvederà a visitare il paziente ed a studiare la documentazione medica per poi confrontare le risultanze dell’accertamento obiettivo con i barème medico-legale comunemente applicati.

Valorizzazione del danno non patrimoniale

Valorizzazione del danno non patrimoniale

Per dare un valore economico ad un bene come quello della salute o della vita stessa, occorre attualmente far riferimento alla recentissima riforma del sistema sanitario operata dalla Legge n. 24/2017 (c.d. Legge Gelli) che, mettendo fine ai precedenti contrasti giurisprudenziali, ha definitivamente chiarito che per i danni ricompresi tra 1 e 9 punti percentuali (c.d. micro-permanenti) occorrerà applicare le tabelle di cui agli artt. 138 e 139 del Codice delle Assicurazioni private. In presenza di un danno superiore a 9 punti sino al decesso, si applicheranno invece i criteri orientativi e le tabelle del Tribunale di Miliano.

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Ad ogni punto di invalidità permanente viene attribuita una determinata somma di denaro che varia a seconda dell’età del danneggiato e, analogamente, per ogni giorno di convalescenza spetta un importo prestabilito.

Per quanto riguarda invece la perdita di un prossimo congiunto, viene prevista una forbice di valori, ricompresa tra un minimo ed un massimo, a seconda del legame affettivo che è stato leso.

A titolo esemplificativo, viene previsto che a favore di ciascun genitore in caso di morte di un figlio (o in favore del figlio nel caso speculare in cui muoia un genitore) debba essere riconosciuto a titolo di danno per perdita del rapporto parentale un importo ricompreso tra € 165.960,00 ad € 331.920,00, oltre all’adeguamento personalizzato e al risarcimento astrattamente spettante al soggetto deceduto il cui diritto, ovviamente, si trasferisce agli eredi.

Ulteriori componenti di danno

Ulteriori componenti di danno

Oltre a quanto sopra esposto, il danneggiato potrà aver diritto ad altri danni come, a titolo esemplificativo, si annovera il danno da perdita della capacità lavorativa (che ricomprende le conseguenze pregiudizievoli derivanti dalla sopravvenuta inidoneità del soggetto danneggiato a svolgere una determinata attività lavorativa) nonché al danno patrimoniale consistente nella necessità di assumere farmaci costosi o di sottoporsi a cure suppletive/interventi riparatori particolarmente onerosi ecc…

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L’individuazione e valorizzazione delle ulteriori componenti di danno dipende dalle circostanze specifiche del caso concreto a seconda del tipo di incapacità cagionata al paziente, alle prospettive di vita futura nonché a molteplici fattori che verranno valutati in maniera approfondita prima di procedere con la richiesta risarcitoria.

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