Malasanità ed Errore Diagnostico

In tema di colpa professionale medica, e quindi di Malasanità, si parla di errore diagnostico non solo quando non si riesca ad inquadrare il caso clinico in una patologia nota, ma anche quando il medico ometta di eseguire o disporre controlli ed accertamenti prudenzialmente doverosi ai fini di una corretta formulazione della diagnosi da parte di qualsiasi professionista.

Il sanitario, infatti, essendo destinatario dell’obbligo giuridico di impedire l’evento, riveste nei confronti del paziente una posizione di garanzia.

È bene sottolineare che, in ogni caso, la rarità della malattia non giustifica l’errore diagnostico. Lo ha deciso la Corte di Cassazione con la sentenza n. 6093 del 12 marzo 2013, che ha condannato tre medici per aver diagnosticato a una paziente un cancro, sottoponendola alla chemioterapia, mentre si trattava di una rara forma di tumore benigno.

Malasanità ed Errore Diagnostico: la nostra esperienza

Nel corso degli anni abbiamo affrontato con successo, consentendo al cliente di ottenere il dovuto risarcimento del danno, diversi casi di errore diagnostico quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

  • casi di responsabilità professionale del medico o della struttura ospedaliera che, nonostante la sussistenza di indicatori tali da rendere prudenziale l’approfondimento della situazione in esame (nella fattispecie un infarto in corso) non abbiano ritenuto di disporre ulteriori esami specifici e il conseguente ricovero ospedaliero che avrebbe, in termini probabilistici, evitato o ridotto il danno poi verificatosi;
  • situazioni di errata diagnosi che hanno impedito alla gestante di valutare l’opportunità di ricorrere all’aborto durante la gestazione. Infatti la mancata diagnosi di malformazioni a carico del feto identifica una condotta inadempiente da cui possono derivare conseguenze sotto il profilo risarcitorio in favore dei genitori di un bambino malformato, poiché tale omissione impedisce alla madre di poter esercitare il diritto di interrompere o proseguire la gravidanza, una volta aver preso conoscenza di ogni circostanza tale da consentirle un esercizio edotto di tale diritto;
  • ritardati accertamenti di gravi malattie, spesso oncologiche, che abbiano comportato conseguenze negative altrimenti evitabili o contenibili in caso di tempestivo intervento, o che abbiano influito sulla diminuzione delle chances di vita del paziente o, ancora, causato al paziente maggiori sofferenze per il mancato tempestivo ricorso alle idonee terapie in grado di contrastare la proliferazione della patologia.

Malapraxis, al tuo fianco contro la Malasanità