colpa chirurgica

Malasanità e Colpa Chirurgica

Quando si parla di malasanità le ipotesi di responsabilità chirurgica sono le più svariate: da accidentali perforazioni di organi e recisione di vasi e nervi, all’erronea collocazione di protesi, fino ai casi eclatanti (ma tutt’altro che inusuali) in cui viene “dimenticato” materiale chirurgico nel ventre di un paziente, ipotesi quest’ultima che si tinge inequivocabilmente di negligenza e colpa grave e che, ex art. 1218 – 1228 c.c., coinvolge inevitabilmente l’intera struttura sanitaria.

Peculiare è il caso di colpa medica nell’ipotesi di interventi di chirurgia estetica. In questo campo, oltre alle ipotesi di imprudenza, negligenza e imperizia, che si traducono in danni collaterali o in risultati antiestetici addirittura peggiorativi rispetto alla condizione preesistente, particolare rilievo assume il consenso informato. In sostanza, il chirurgo è tenuto a fornire al paziente una esauriente informazione sotto ogni profilo, in particolare quello dei possibili esiti estetici negativi dell’intervento, e a ricevere il relativo consenso al trattamento. Se ciò non avviene, il medico può essere tenuto al risarcimento anche nel caso in cui l’intervento sia stato eseguito correttamente. Tale principio è stato ribadito dalla Cassazione proprio in materia di danno estetico – con la Sent. 9705/1997.

La responsabilità medica del chirurgo incontra limitazioni qualora si tratti di casi che implicano la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, ipotesi in cui è circoscritta ai casi di dolo o colpa grave. È bene comunque evidenziare che detta limitazione di responsabilità professionale (art. 2236 c.c.) attiene esclusivamente all’ipotesi della perizia. Ne consegue che, anche nei casi di speciale difficoltà, tale limitazione non sussiste con riferimento ai danni causati per negligenza o imprudenza, dei quali il medico risponde in ogni caso.

Malasanità e colpa chirurgica: la nostra esperienza

La colpa chirurgica ha caratterizzato gran parte dei casi di malasanità da noi affrontati con successo nell’ultimo decennio, quali a titolo esemplificativo:

  • svariati interventi di chirurgia estetica di otoplastica, correzione di ginecomastia, rinosettoplastica, mastoplastica additiva, liposuzione, gluteoplastica, tutti con evidenze peggiorative in termini di asimmetria, tumefazioni e cicatrici residue con conseguente diritto al risarcimento (incluso il danno morale);
  • erronea asportazione di una porzione dell’apparato genitale (nella fattispecie il dotto deferente) in luogo dell’appendice;
  • inserimento nell’anca del paziente di una protesi incongrua e sproporzionata per dimensioni, con conseguente lussazione e pregiudizio definitivo delle ossa dell’arto;
  • accidentali recisioni di nervi e tendini con conseguente danno biologico per perdita di funzionalità dell’arto.

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